Materie Trattate
Penale
La responsabilità penale è quella che si occupa di determinate azioni od omissioni che configurano nel nostro codice penale un fatto di reato, e più specificatamente un delitto o una contravvenzione; da ciò si evince la tipicità dell’illecito penale.
La sua peculiarità principale definita dall’art. 27 c.1 Cost. è la personalità; ciò significa che per la commissione di una fattispecie di reato, di un delitto o di una contravvenzione, è responsabile solo il soggetto agente, colui che ha commesso personalmente il fatto antigiuridico.Tra gli elementi strutturali del reato, la colpevolezza consente al giudice penale di accertare la responsabilità penale del soggetto agente partendo, come sappiamo, dal presupposto dell’imputabilità, ossia della capacità di intendere e di volere (capacità naturale);

infatti secondo l’art. 85 c.p. “nessuno può essere punito per il fatto, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile”.
Per l’accertamento del presupposto della capacità naturale del soggetto agente, che consentirà successivamente di stabilirne la responsabilità penale, il nostro codice fissa dei limiti di età: secondo l’art. 97 c.p., i soggetti agenti minori di 14 anni sono considerati non imputabili, ossia incapaci di intendere e di volere; per quanto concerne, invece, i soggetti agenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’art. 98 c.p. prevede che sarà il giudice penale discrezionalmente a valutare l’imputabilità al momento della commissione del reato; infine per quanto concerne i soggetti agenti maggiori di 18 anni, la capacità naturale si presume salvo vengano riscontrate patologie mentali come vizi totali o parziali di mente (artt. 88 e 89 c.p.).